Art. 2.
(Competenza).

      1. L'Assemblea è competente per l'esame e l'approvazione di un progetto di legge di revisione della parte seconda della Costituzione, escluso l'articolo 139, e delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione stessa.
      2. È precluso all'Assemblea l'esame di progetti di revisione dei princìpi fondamentali e della parte prima della Costituzione ovvero di suoi singoli titoli o articoli.
      3. È precluso all'Assemblea l'esame di atti di indirizzo o di sindacato ispettivo nei confronti del Governo.
      4. A decorrere dalla data di elezione dell'Assemblea e fino al suo scioglimento è precluso al Parlamento l'esercizio del potere di revisione costituzionale nelle materie attribuite alla competenza dell'Assemblea stessa.